Nei giorni scorsi il Giudice Sportivo della Lega B, avvocato Luca Lo Giudice, aveva chiesto alla Procura Federale un supplemento d’indagine per chiarire la posizione dell’attaccante aquilotto Diego Falcinelli. Quest’ultimo era stato accusato dal centrocampista Ebrima Darboe, del Frosinone, di aver pronunciato un epiteto razzista nel corso del match tra lo Spezia ed i ciociari, andato in scena lo scorso 24 Agosto.
Ebbene, acquisiti tutti gli atti, il Giudice Sportivo ha ritenuto opportuno non sanzionare Falcinelli. Di seguito la nota diramata dalla Lega:
“Il Giudice Sportivo, vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 21 del 26 agosto 2024, con cui, letti gli atti della gara, ĆØ stato chiesto un supplemento di indagine, a cura della Procura federale,
in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa unāeventuale espressione di discriminazione razziale che sarebbe stata proferita dal calciatore della Soc. Spezia Diego Falcinelli nei confronti del calciatore della Soc. Frosinone, Ebrima Darboe;
vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare il referto arbitrale e i verbali di audizione dei diretti interessati;
ritenuto di dover premettere che lāodierno procedimento si ĆØ incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto della Procura Federale circa gli accadimenti avvenuti in campo al minuto 43° del primo tempo di gara;
considerato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, non consente di ritenere con ragionevole certezza che il calciatore Falcinelli abbia realmente proferito lāespressione offensiva segnalata dal calciatore Darboe;
ritenuto, che non ĆØ stato rinvenuto alcun riscontro probatorio esterno, sia audio, che video e finanche testimoniale a quanto segnalato dal calciatore Darboe;
rilevato, altresƬ, che la condotta discriminatoria, ove accertata nella sua intrinseca gravitĆ e intollerabilitĆ , perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve si essere sanzionata con la massima severitĆ a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre tuttavia, e a fortiori, che lāirrogazione di sanzioni cosƬ gravose sia corrispondentemente assistita da un benchĆ© minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale dāappello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);
rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti ĆØ teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova di un minimo alterco verbale intercorso tra i due calciatori, ma rimanendone il contenuto riferitamente discriminatorio confinato alle mere dichiarazioni del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;
ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dellāoffesa recata
P.Q.M.
non applica le sanzioni previste dallāart. 28 CGS nei confronti del calciatore Diego FALCINELLI (Soc. Spezia).”


