Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Lecco, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * *
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PALERMO per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco otto fumogeni e nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BRANCA Simone (Cittadella): per avere, al 45° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANGELI Matteo (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BATTISTELLA Thomas (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
104/323
CROCIATA Giovanni (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
SERSANTI Alessanro (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).