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Giudice Sportivo: confermata la squalifica di Battistella del Modena

Ammende per Palermo e Lecco. A Branca del Cittadella due turni di stop per le proteste nei confronti dell'arbitro Gualtieri al "Picco"

Il Giudice sportivo, 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno  sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Lecco, Palermo, Parma,  Pisa, Reggiana, Sampdoria e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui  all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente  nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono  congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con  efficacia esimente,  

delibera 

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti  delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * * 

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PALERMO per non avere, i propri sostenitori,  rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; per avere, inoltre, suoi sostenitori,  nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco otto fumogeni e nel recinto di giuoco  tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo  tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma  1 lett. b) CGS. 

  1. b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

BRANCA Simone (Cittadella): per avere, al 45° del primo tempo, rivolto al Direttore  di gara un’espressione irriguardosa. 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

ANGELI Matteo (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei  confronti di un avversario. 

BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): doppia ammonizione per comportamento scorretto  nei confronti di un avversario. 

CALCIATORI NON ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

BATTISTELLA Thomas (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un  avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

104/323

CROCIATA Giovanni (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un  avversario; già diffidato (Decima sanzione). 

DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un  avversario; già diffidato (Decima sanzione). 

SERSANTI Alessanro (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un  avversario; già diffidato (Decima sanzione). 

VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già  diffidato (Decima sanzione). 

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