Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cosenza, Lecco, Modena, Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria due petardi; per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica e oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava con veemenza contro una decisione arbitrale.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CALO Giacomo (Cosenza): per avere, al 28° del secondo tempo, rivolto un’espressione
ingiuriosa al Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE PAOLI Fabio (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
FIORDILINO Antonioluca (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KONE Ben Lhassine (Como): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
NASTI Marco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese)
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