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Avv. La Marca: “Ecco cosa prevede il codice di giustizia sportiva”

L’avvocato esperto di diritto sportivo prova a spiegare cosa prevede il codice di giustizia sportiva

A “1 Football Club”, programma radiofonico n onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo, spiegando cosa prevede il codice di giustizia sportiva per fatti come quelli di Spezia-Napoli.

ARTICOLO 6. “Il codice di giustizia sportiva della Figc all’art.6, punto cardine in merito alla responsabilità oggettiva dei club calcistici, chiarisce che le società rispondono delle violazioni delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”.

ARTICOLO 25. “Punti chiave per analizzare i fatti accaduti in Spezia-Napoli sono gli artt.25 e 26 del medesimo Codice, in materia di prevenzione di fatti violenti e fatti violenti commessi dai sostenitori. Il primo articolo evidenzia come le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.   Al comma 3 del medesimo articolo si chiarisce che i club rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza”.

RESPONSABILITA’ DELLE SOCIETA’. “Inoltre, le società sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.  La sanzione prevista è quella dell’ammenda che va da 10.000,00 a 50.000,00 euro (club di A).  Nei casi più gravi, soprattutto in considerazione di una recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni che comportano l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, l’obbligo di gare a porte chiuse sino alla squalifica del campo per una o più giornate”.

ARTICOLO 26. “L’art.26, invece, si sofferma sui fatti violenti commessi dai sostenitori, di cui le società ne rispondono sia se questi accadano all’interno dello stadio che nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.  Il medesimo articolo al comma 2 indica come sanzione l’ammenda con diffida nelle misure per i club di A da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00(club di A).  Ove la società sia stata già diffidata o nei casi particolarmente gravi, oltre le sanzioni suindicate, vi è il rischio di andare incontro ad ulteriori e più gravi misure punitive che sarebbero quelle già viste all’art 25 e previste dall’art.8 alla lettere d, e f. Sulla base di quanto evidenziato bisognerà valutare con attenzione le rispettive responsabilità dei club, visto che lo Spezia, in tal senso, essendo la società che giocava in casa, era pertanto responsabile dell’organizzazione dell’incontro”.

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