Giudice Sportivo: due giornate a Biasci, una ad Andreoni e Pagliuca

Multate Cremonese e Juve Stabia. Salgono a sei i diffidati nello Spezia, mentre sono tre quelli per i grigiorossi

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali delle semifinali di ritorno, ha squalificato per due giornate l’attaccante del Catanzaro Tommaso Biasci “per avere, al 41° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con una manata all’addome”. Una giornata di stop invece per Cristian Andreoni della Juve Stabia. Entrambi i giocatori sconteranno la squalifica nella prossima stagione.

Fermato per un turno anche il tecnico della Juve Stabia Guido Pagliuca “per avere, al 17° del secondo tempo, assunto reiteratamente un atteggiamento irridente nei confronti del Direttore di gara”.

GIOCATORI IN DIFFIDA

Per lo Spezia entrano in diffida Mateju e Falcinelli che si aggiungono ai già presenti Elia, Hristov, Aurelio e Pio Esposito. Tre i diffidati per la Cremonese: Valoti, Vazquez e Barbieri.

A CARICO DI SOCIETA’

“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei play-off semifinali ritorno sostenitori delle Società Catanzaro, Cremonese, Juve Stabia e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 15° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Redazione

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